Traduzioni romeno italiano asseverate e legalizzate (o apostillate)

Asseverazione

L’asseverazione (chiamata anche “traduzione giurata” o “traduzione certificata”) è richiesta per attestati, diplomi, certificati, contratti, atti processuali e, in generale, in tutti i casi in cui dev’essere attestata ufficialmente la corrispondenza del testo tradotto a quello originale, in modo che la traduzione abbia validità nel paese in cui sarà utilizzata.

Procedura

Per asseverare una traduzione il traduttore deve recarsi personalmente davanti a un funzionario del Tribunale o del Giudice di Pace (le asseverazioni fatte da terzi sono tanto diffuse quanto illecite) e firmare un verbale, che sarà allegato ai testi presentati (il testo originale e il testo tradotto), in cui è riportato il giuramento di aver “bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità”. Sottoscrivendo il verbale il traduttore si assume ufficialmente la responsabilità civile e penale relativamente alla traduzione.

Una traduzione può essere asseverata presso le cancellerie di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l’ufficio del giudice di pace. L’asseverazione è un atto pubblico di competenza del cancelliere.

Nel caso si debba asseverare la traduzione da una lingua straniera a un’altra lingua straniera (per esempio dal romeno all’inglese), non lo si può fare direttamente ma è necessario passare dalla lingua italiana, non essendo possibile asseverare traduzioni inter-lingua. Occorreranno quindi due asseverazioni: dal romeno all’italiano e, successivamente, dall’italiano all’inglese.

(Normativa di riferimento: art. 5 R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366)

Regime fiscale

Il tribunale civile di Roma richiede 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 100 righe di traduzione o ogni 4 pagine (ogni pagina non può avere più di 25 righe) del documento tradotto, compreso il verbale di asseverazione. Si tenga presente che diversi tribunali italiani applicano regole diverse (per esempio alcuni richiedono l’apposizione delle marche da bollo sia sul documento tradotto sia sull’originale, con conseguente aumento dei costi, altri pretendono marche supplementari per i diritti di cancelleria…).

Traduzioni esenti da bollo: in alcuni casi, espressamente previsti dalla legge, le traduzioni sono esenti da bollo (per es. in caso di adozioni, richiesta di borse di studio, cause di separazione e divorzio, cause di lavoro e previdenza, ecc.). Sull’atto vanno trascritti gli estremi della legge che prevede l’esenzione.

Pagina del tribunale di Roma con modulistica e istruzioni per il giuramento delle traduzioni:
http://www.tribunale.roma.it/modulistica.aspx

Legalizzazione

La legalizzazione consiste nell’attestazione ufficiale della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell’autenticità della firma stessa. Certifica quindi la provenienza degli atti e la qualifica di chi li ha firmati.

In linea generale, la legalizzazione è necessaria per tutti gli atti e i documenti emessi dalle autorità di un Paese che vanno usati in un Paese diverso.
La competenza è diversa a seconda dei casi e spetta:
1) alla Prefettura, per delega del Ministero degli Affari Esteri, per
- atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all’estero;
- atti e documenti formati in Italia da una rappresentanza diplomatica o consolare estera, affinché abbiano valore in Italia.
2) alla Procura della Repubblica per atti firmati dai notai, dai funzionari di cancelleria e dagli ufficiali giudiziari
3) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il documento nel caso di atti e documenti formati all’estero e da far valere in Italia

Numerose convenzioni internazionali, tuttavia, eliminano o semplificano le procedure di legalizzazione. Ai nostri fini ne ricordiamo due:

Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

I documenti formati o da far valere negli Stati aderenti alla convenzione devono essere sottoposti alla formalità della postilla (la cosiddetta “apostille”), in luogo della legalizzazione.

L’apostille è un timbro speciale di forma quadrata che attesta l’autenticità del documento e la qualità legale dell’autorità rilasciante, da parte dell’autorità del Paese in cui l’atto è formato, abilitata dallo Stato stesso.

Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa convenzione non ha bisogno di recarsi presso la rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può rivolgersi alla competente autorità interna designata da ciascuno Stato – e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) – per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.
L’elenco delle autorità competenti all’apposizione dell’apostille per ogni Stato è disponibile sul sito della Conferenza de l’Aja di diritto internazionale privato: http://www.hcch.net

Italia, Romania e Repubblica Moldova hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja.

Convenzione europea di Londra del 7 giugno 1968

Sono esenti da legalizzazione delle firme gli atti e i documenti rilasciati dalle ambasciate o dai consolati dei Paesi aderenti alla convenzione: Austria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Pagina web della prefettura di Roma dedicata alla legalizzazione: http://www.prefettura.it/…/…

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